Muratore PalermoManuale del mestiere

Parte terzaMestiereCapitolo III.3

DURC, assicurazione e idoneità: le carte da chiedere a chi lavora in casa

Che cosa certifica il DURC e come si controlla, i documenti del D.Lgs. 81/2008, la patente a crediti, le polizze RCT e RCO e i doveri del committente.

Di Redazione di Muratore PalermoPubblicato il Aggiornato il

In breve

Chi fa lavorare in casa è committente e, per l'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008 vigente nel 2026, deve verificare l'idoneità di chi lavora: nei cantieri piccoli e senza rischi particolari bastano Camera di commercio, DURC, autocertificazione sugli altri requisiti dell'allegato XVII e patente a crediti. Il DURC attesta i contributi a INPS, INAIL e Casse edili e vale 120 giorni. Le polizze RCT e RCO vanno chieste nel contratto.

1Perché chiedere le carte non è sfiducia

Quando qualcuno lavora in casa vostra, per la legge siete il committente: il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata, come lo definisce l'articolo 89 del D.Lgs. 81/2008, il testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Non serve essere un'azienda: vale anche per il proprietario di un appartamento che rifà il bagno.

Il committente ha obblighi propri, e il primo è verificare che chi lavora sia in grado di farlo e sia in regola. L'articolo 90, comma 9, lo dice in modo esplicito: le verifiche valgono «anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo». Chiedere i documenti non è un gesto di sfiducia verso il muratore: è un adempimento che la legge mette in capo a voi, e che un'impresa seria si aspetta.

Questo capitolo tratta le carte. Che cosa succede in cantiere dal punto di vista della sicurezza, piani, coordinatori e ponteggi, è il tema del capitolo sulla sicurezza nel cantiere domestico.

2Il DURC: che cosa certifica e che cosa no

Il Documento unico di regolarità contributiva è, nelle parole dell'INPS, il documento con cui si attesta, in modalità telematica e in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, delle Casse edili. Dal 1° luglio 2015, con il decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, la verifica avviene solo online e l'esito positivo genera il «DURC online», valido 120 giorni dalla richiesta. L'INPS cita espressamente, tra gli usi, i lavori privati dell'edilizia.

Il documento è un PDF non modificabile che contiene almeno: denominazione, sede legale e codice fiscale del soggetto verificato; l'iscrizione a INPS, INAIL e Casse edili; la dichiarazione di regolarità; il numero identificativo, la data della verifica e la data di scadenza.

Il DURC dice una cosa sola: che alla data della verifica i contributi erano in regola. Non dice che l'impresa sa lavorare, che il cantiere sarà sicuro, che c'è un'assicurazione, che le tasse sono pagate, né che le persone sul ponteggio siano dipendenti di quell'impresa.

3Come si controlla un DURC

Il controllo è semplice. INPS e INAIL indicano che il DURC online è liberamente consultabile, oltre che da chi lo ha richiesto, da chiunque vi abbia interesse. L'INAIL lo scrive così: chiunque vi abbia interesse può verificare con un'unica interrogazione e in tempo reale la regolarità contributiva di un'impresa tramite il servizio telematico «Durc On Line». In pratica si accede al servizio dal portale INPS o INAIL, anche dall'app, con le proprie credenziali digitali, e si cerca il documento per codice fiscale dell'impresa o per numero di protocollo.

Tre controlli da fare sul foglio che vi consegnano:

  • il codice fiscale è quello dell'impresa con cui firmate il contratto, non di un'altra;
  • la data di scadenza copre il periodo dei lavori, o almeno l'inizio; per lavori lunghi, chiedete il documento aggiornato;
  • il documento esiste davvero nel servizio online con quel numero.

4L'idoneità tecnico professionale: l'allegato XVII in pratica

L'articolo 90, comma 9, lettera a), chiede al committente di verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi con le modalità dell'allegato XVII. L'articolo 89 definisce l'idoneità come possesso di capacità organizzative e disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature in riferimento ai lavori da realizzare.

L'allegato XVII elenca i documenti minimi da esibire al committente:

Impresa Lavoratore autonomo
iscrizione alla Camera di commercio con oggetto sociale inerente ai lavori iscrizione alla Camera di commercio con oggetto sociale inerente ai lavori
documento di valutazione dei rischi, o autocertificazione nei casi previsti documentazione sulla conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali
DURC elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione
dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (art. 14) attestati di formazione e di idoneità sanitaria, dove previsti
DURC

Per i lavori domestici più comuni c'è una via semplificata. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e che non comportano i rischi particolari dell'allegato XI, cioè per esempio scavi profondi o cadute dall'alto da oltre 2 metri aggravate dalle condizioni del lavoro, il requisito si considera soddisfatto con il certificato della Camera di commercio, il DURC e un'autocertificazione sul possesso degli altri requisiti dell'allegato. Gli uomini-giorno sono la somma delle giornate di lavoro previste: tre persone per quaranta giorni fanno 120 uomini-giorno.

La lettera b) dello stesso comma chiede poi alle imprese una dichiarazione dell'organico medio annuo e del contratto collettivo applicato; nei cantieri sotto i 200 uomini-giorno senza rischi particolari bastano il DURC e un'autocertificazione sul contratto collettivo.

5La patente a crediti

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri devono avere la patente a crediti dell'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008. Sono esclusi solo i semplici fornitori e chi presta attività intellettuali: la circolare n. 4 del 2024 dell'Ispettorato nazionale del lavoro fa l'esempio di ingegneri, architetti e geometri. Non devono averla le imprese con attestazione SOA di classifica III o superiore.

La patente è rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro a chi ha iscrizione alla Camera di commercio, formazione obbligatoria assolta, DURC valido e, nei casi previsti, documento di valutazione dei rischi, regolarità fiscale e responsabile del servizio di prevenzione. Parte da 30 crediti, che si perdono con le violazioni accertate in via definitiva; sotto i 15 crediti non si può lavorare in cantiere.

Per il committente conta la lettera b-bis) dell'articolo 90, comma 9: deve verificare il possesso della patente da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto. La circolare dell'Ispettorato include tra chi può accedere alle informazioni della patente anche i soggetti che intendono affidare lavori a imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri.

6Assicurazione: RC verso terzi e RCO

L'allegato XVII non mette l'assicurazione tra i documenti per l'idoneità. Eppure, quando qualcosa va storto, è la carta che conta di più. Le polizze che interessano sono due, spesso riunite in un unico contratto, la RCTO:

  • RCT, responsabilità civile verso terzi. Copre i danni che l'impresa causa ad altri durante il lavoro: l'appartamento del vicino allagato da un tubo forato, un passante colpito da un calcinaccio, le parti comuni del condominio danneggiate.
  • RCO, responsabilità civile verso i prestatori di lavoro. Copre l'impresa quando un suo lavoratore infortunato, o l'INAIL che lo ha indennizzato, le chiede un risarcimento ulteriore. È la polizza che protegge l'impresa nell'evento più grave.

Che cosa chiedere, per iscritto e prima di firmare:

  • il certificato o le condizioni della polizza, intestata all'impresa con cui firmate;
  • l'attività assicurata, che deve comprendere i lavori edili che farà da voi;
  • i massimali, cioè quanto paga al massimo la compagnia per sinistro;
  • le date di validità e la prova del pagamento del premio;
  • le esclusioni: molte polizze escludono o limitano i danni alle cose su cui si sta lavorando, e conviene saperlo prima.

Il modo più efficace per renderla obbligatoria è scriverla nel contratto, con i massimali richiesti. Come si legge il resto di un preventivo è spiegato nel capitolo sulla voce di preventivo smontata.

7Gli obblighi del committente, in breve

L'articolo 90, nel testo vigente nel 2026, mette in capo al committente, oltre alle verifiche già viste:

  • la designazione del coordinatore per la sicurezza quando in cantiere lavorano, anche in tempi diversi, più imprese;
  • la trasmissione all'amministrazione che rilascia il titolo edilizio, prima dell'inizio dei lavori soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, della notifica preliminare quando prevista, del DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi e di una dichiarazione di aver verificato gli altri documenti;
  • la comunicazione a imprese e lavoratori autonomi dei nomi dei coordinatori, che vanno anche sul cartello di cantiere.

Il comma 10 aggiunge la conseguenza più concreta: in assenza del DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi, o della notifica preliminare e dei piani di sicurezza quando previsti, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'articolo 157 prevede poi sanzioni per il committente che non verifica l'idoneità delle imprese, penali nella forma dell'arresto o dell'ammenda, e amministrative per la mancata verifica della patente e la mancata trasmissione dei documenti.

Il committente può affidare questi compiti a un professionista come responsabile dei lavori: secondo l'articolo 93, in quel caso è esonerato dalle responsabilità nei limiti dell'incarico conferito.

8Il lavoro in nero: dove finisce il rischio

Affidare i lavori a chi non ha documenti sembra un risparmio. Il rischio, però, non sparisce: cambia proprietario.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40064 del 2022, ha richiamato un principio già affermato nel 2021: il committente privato non professionale che affida in appalto lavori di manutenzione domestica non deve conoscere le singole disposizioni tecniche sulla sicurezza come un professionista, ma ha comunque «l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa», verificando che sia iscritta alla Camera di commercio, che abbia il documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione, «altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza». La stessa sentenza ricorda che, per valutare la responsabilità del committente in caso di infortunio, si guarda a come ha scelto l'impresa, a quanto si è ingerito nei lavori e a quanto fossero evidenti le situazioni di pericolo.

Tradotto: se un lavoratore senza contratto cade da un trabattello improvvisato nel vostro soggiorno, le domande arriveranno anche a voi. E il titolo edilizio, senza DURC, è sospeso.

9La cartellina del cantiere

Prima che inizino i lavori, conviene avere in una cartellina, anche digitale:

  1. visura o certificato della Camera di commercio dell'impresa e di ogni lavoratore autonomo;
  2. DURC in corso di validità, verificato online;
  3. autocertificazione sui requisiti dell'allegato XVII e sul contratto collettivo applicato;
  4. estremi della patente a crediti, o attestazione SOA dove ricorre;
  5. polizza RCT e RCO con massimali e scadenze;
  6. per i lavoratori autonomi, elenco di attrezzature e dispositivi di protezione e attestati di formazione;
  7. i nomi di chi sarà fisicamente in cantiere.

L'ultimo punto ha una base precisa: l'articolo 26, comma 8, stabilisce che nei lavori in appalto o subappalto il personale dell'impresa deve avere una tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Chiedere di vederla non è scortesia. Che cosa fa ciascuno in un cantiere, e dove finisce il lavoro del muratore, lo racconta il capitolo su che cosa fa un muratore.

Il testo vigente del decreto è consultabile su Normattiva.